Art. 5 — Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

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I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

  • 1)l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;
  • 2)la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;
  • 3)le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;
  • 4)le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
  • 5)i certificati e le attestazioni di cui al primo comma dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve essere allegato per gli interessi, premi e altri frutti di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 26. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati della gestione dei cespiti e delle attivita' produttive dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile. Le societa' e gli enti che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati conseguiti dalla stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso il prospetto indicato nel comma precedente.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 29 marzo 1975

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