Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Nel caso di questione in materia di accertamento di imposte sui redditi, concernente la data di presentazione della dichiarazione quando questa sia stata inviata ad ufficio incompetente, la questione stessa, ancorché formulata in relazione al sistema sanzionatorio adottato, deve ritenersi correttamente proposta nei confronti della sola norma che contiene tale previsione. - S. n. 103/1990.
Art. 3 cost. · Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , è obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non è perciò irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorché essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonché S. n. 82/1989.
Art. 3 cost. · Art. 12 Accertamento imposte sui redditi
Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).
Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 Accertamento imposte sui redditi · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1998 al 1 gennaio 2027. 10 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998aggiunto: IL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N.tolto: 322 aggiunto: 141 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art12 · fonte del testo
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