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La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni ((al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune e' compreso)) non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza. La dichiarazione con i relativi allegati puo' anche essere spedita ((al competente centro di servizio)) per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova puo' essere adottata in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti. La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente. Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva l'applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 48.

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 31 luglio 1994

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 340/1991

    Altra decisione
    11 luglio 1991

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MIN…

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    Nel caso di questione in materia di accertamento di imposte sui redditi, concernente la data di presentazione della dichiarazione quando questa sia stata inviata ad ufficio incompetente, la questione stessa, ancorché formulata in relazione al sistema sanzionatorio adottato, deve ritenersi correttamente proposta nei confronti della sola norma che contiene tale previsione. - S. n. 103/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , è obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non è perciò irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorché essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonché S. n. 82/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1978 al 30 novembre 1980. 6 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni tolto: all'ufficio delle imposte aggiunto: al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune e' compreso non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I … di appartenenza. La dichiarazione con i relativi allegati puo' anche essere spedita al competente tolto: ufficio delle imposte aggiunto: centro di servizio per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art12 · fonte del testo

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