Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quarto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'Ufficio

II.DD. di Fermo contro Spinosi Vincenzo, iscritta al n. 474 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avverso la irrogazione di pene

pecuniarie per il ritardo nella presentazione della dichiarazione

annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, la Commissione tributaria di

secondo grado di Ascoli Piceno, considerato che, nella specie, la

dichiarazione predetta era stata tempestivamente spedita a mezzo

posta raccomandata ma ad ufficio incompetente, e da questo poi

trasmessa all'ufficio competente, ma con notevole ritardo e quindi

ben oltre i termini prescritti, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R.

26 settembre 1973, n. 600 - ai termini del quale la presentazione

della dichiarazione in parola ad ufficio diverso da quello competente

si considera avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quest'ultimo

ufficio - in relazione all'art. 3 della Costituzione, per i riflessi

che deriverebbero sul regime sanzionatorio dall'applicazione della

norma denunciata.

Ritenuta la rilevanza della questione in quanto attinente ad una

norma direttamente applicabile nel giudizio a quo, il giudice della

rimessione sostiene che, ad opera della disposizione impugnata, si

avrebbe una disparità di trattamento tra comportamenti e fatti

sostanzialmente uguali, quali quelli di chi presenta tempestivamente

la denuncia all'ufficio competente - consegnandola al Comune del

domicilio fiscale (art. 12, primo comma), o all'ufficio statale o

assimilato datore di lavoro per i pubblici dipendenti (art. 12, primo

comma, ultima parte) ovvero all'ufficio postale per la spedizione al

competente ufficio fiscale (art. 12, secondo comma), pur se da questi

inviata in ritardo all'ufficio delle imposte dirette destinatario - e

di chi invece, sempre tempestivamente, adempie l'obbligo legale anche

se presenta la dichiarazione ad altro ufficio, non potendosi

attribuire alla responsabilità del contribuente l'evento del

"ritardo" (entro un mese) ovvero della "omissione" (oltre un mese)

riconducibili soltanto alla condotta di un ufficio della stessa

Amministrazione. La illogicità del diverso trattamento sarebbe

determinata proprio dalla coesistenza della disposizione denunciata

(e dei connessi riflessi sanzionatori) con la normativa che riconosce

come "tempestiva" la dichiarazione pur presentata ad una

amministrazione diversa da quella tributaria (appunto il Comune,

l'Ufficio statale di appartenenza o l'Ufficio postale).

2. - Non si è costituita nel presente giudizio la parte

privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per sostenere la manifesta infondatezza della questione alla

luce di precedenti pronunzie di questa Corte.

In una memoria successivamente prodotta la difesa erariale ha poi

precisato che la questione dovrebbe ritenersi inammissibile per

aberatio ictus, in quanto coinvolgente una norma (art. 12, quarto

comma, denunciato) che non attiene al regime sanzionatorio, bensì

alla mera validità della dichiarazione presentata ad ufficio

incompetente, mentre correttamente il giudice a quo avrebbe dovuto

sollecitare il sindacato costituzionale anche sull'art. 46, primo

comma, primo periodo, dello stesso decreto presidenziale, che reca

appunto la sanzione per l'ipotesi considerata. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la presentazione

della dichiarazione dei redditi ad ufficio incompetente si considera

avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quello competente.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilità dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato,

nell'assunto che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio,

si sarebbe dovuta proporre non nei confronti della norma denunciata

ma nei confronti dell'art. 46, primo comma, primo periodo, del

medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede la sanzione per

l'ipotesi considerata.

Al riguardo si osserva che la disposizione, indicata

dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede che "nel caso di omessa

presentazione della dichiarazione... si applica la pena pecuniaria da

due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non

inferiore a lire cinquantamila".

La questione sollevata prospetta, invece, l'irragionevolezza della

previsione che considera la presentazione della dichiarazione,

inviata ad ufficio incompetente, avvenuta al momento in cui pervenga

a quello competente, e, quindi, correttamente essa è stata proposta

nei confronti della disposizione legislativa che contiene questa

previsione.

3. - Nel merito si osserva che la Corte ha già dichiarato

(ordinanze nn. 330 e 547 del 1987) la manifesta infondatezza di

questioni, riguardanti la suddetta disposizione, sollevate in termini

parzialmente diversi, mentre ha dichiarato inammissibile (sent. n. 82

del 1989) altra questione che - pur se sollevata nei confronti della

disposizione ora denunciata, in quanto tendeva a conseguire una

diversa disciplina sanzionatoria che tenesse conto di una asserita

minore gravità di dette violazioni - investiva congiuntamente altre

disposizioni del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.

La questione di legittimità costituzionale della disposizione che

considera come data di presentazione all'ufficio competente quella in

cui la dichiarazione, presentata nei termini ad ufficio incompetente,

sia pervenuta al primo, viene prospettata dal giudice a quo con

argomenti in parte nuovi rispetto a quelli già esaminati in

occasione delle precedenti richiamate pronunzie.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che sarebbe priva di

giustificazione la diversità delle conseguenze previste per

l'ipotesi di dichiarazione tempestivamente presentata ad ufficio

incompetente e da questo tardivamente trasmessa a quello competente,

rispetto a quelle previste per l'ipotesi della dichiarazione

presentata al Comune, all'Ente pubblico datore di lavoro o

all'ufficio postale, e da questi uffici fatta pervenire ugualmente in

ritardo all'ufficio distrettuale competente. Sostiene il giudice a

quo che, mentre nel primo caso il contribuente subisce la sanzione

per il ritardo (che, nel caso più grave, è addirittura equiparato

alla omessa dichiarazione) ancorché dovuto al comportamento

negligente dell'ufficio, nel secondo caso non è prevista invece nei

suoi confronti nessuna sanzione.

Osserva la Corte che le situazioni in tal modo messe a confronto

non sono omogenee e quindi non è possibile paragonarle per censurare

la disparità di trattamento. Questa è difatti giustificata dalla

obbiettiva diversità di situazioni perché, mentre nel primo caso

non può negarsi che a determinare la situazione concorre

l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'obbligo di presentare

la dichiarazione all'ufficio distrettuale competente, nel secondo

caso, quando cioè il contribuente si sia avvalso della facoltà di

presentarla ad uno degli altri uffici pubblici abilitati a riceverla,

nessuna negligenza potrebbe essergli addebitata, avendo egli

ottemperato a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti. In

altri termini, anche quando la tempestività o meno dell'invio

all'ufficio distrettuale competente dipende dal maggiore o minore

grado di diligenza dell'ufficio cui la dichiarazione sia stata

presentata dal contribuente, non appare irragionevole che questi sia

assoggettato a sanzione quando, presentandola ad un ufficio non

abilitato a riceverla, abbia contribuito con tale comportamento al

successivo disguido.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 21

febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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