Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/1985

    Questione infondata
    8 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "nella parte in cui stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei competenti organi dei Comuni, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse", in quanto tale questione è stata già dichiarata non fondata, escludendosi che detta disposizione contrasti con l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e cioè ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti - adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto beneficiario dell'espropriazione. - S. n. 319/1983.

    Art. 1 Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1978

1978oggi
  1. 1 gennaio 2002 — oggiabrogatoper 25 anni
  2. 19 dicembre 1998 — 1 gennaio 2002per 3 anni
  3. 14 febbraio 1989 — 19 dicembre 1998per 10 anni
  4. 29 novembre 1986 — 14 febbraio 1989per 2 anni
  5. 2 marzo 1986 — 29 novembre 1986per 9 mesi
  6. 2 marzo 1985 — 2 marzo 1986per un anno
  7. 1 marzo 1984 — 2 marzo 1985per un anno
  8. 3 gennaio 1984 — 1 marzo 1984per un mese
  9. 13 gennaio 1981 — 3 gennaio 1984per 3 anni
  10. 25 dicembre 1980 — 13 gennaio 1981per 19 giorni
  11. 14 gennaio 1978 — 25 dicembre 1980testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 gennaio 2002. 301 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di pi- ano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che cio' non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1989, N. 48.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha disposto (con l'art. 136, comma 2) l'abrogazione del presente articolo, commi 4 e 5. Tale modifica entra in vigore il 01/01/2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art1 · fonte del testo

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