Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonche' quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonche' della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni piu' urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo. Il programma dovra' descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi- benefici, gli strumenti, i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonche' le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma e' trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorita' di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto ed e' comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree ur- bane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 16 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-28;208~art2 · fonte del testo

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