Art. 29 — Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art29 · fonte del testo

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