Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/10/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 6 dicembre I971, n. 1044 (Piano quinquennale per la istituzione

di asili - nido comunali con il concorso dello Stato); della legge

della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 (Norme per l'accelerazione

delle procedure in materia di opere pubbliche); dell'art. 39 della

legge della Regione Campania 16 maggio 1975, n. 30 (Piano di interventi

regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975) e degli artt. 1 e 3

della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la

esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali),

giudizi promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio il 16, il 5 e il 12 novembre 1975, dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania il 4 febbraio 1976 e dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 1 febbraio 1978 e il 9

novembre 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 286, 287, 604 e 654 del

registro ordinanze 1976, al n. 812 del registro ordinanze 1979 e al n.

431 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 145, 294 e 330 del 1976 e nn. 15 e 201 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di De Tulle De Villefranche Guido, del

Comune di Roma, della Società Sabina Agricola a r.l., della Società

Italiana Risanamento Agrario s.p.a., di Marzilli Emma ed altri, della

Società Santa Sabina a r.l. e di Picano Michele;

visti gli atti di intervento della Regione Lazio, della Regione

Campania e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Antonio Stoppano per Marzilli Emma ed altri; l'avv.

Adriano Pallottino per Picano Michele; l'avv. Ugo Ardizzone per Gravina

Giuseppe (limitatamente alla questione pregiudiziale della costituzione

effettuata fuori termine); l'avv. Federico Sorrentino, delegato

dall'avv. Antonio Sorrentino, per la società Italiana Risanamento

Agrario; gli avv.ti Maria Athena Lorizio e Giuseppe Abbamonte, delegati

dall'avv. Guido Cervati, per la Regione Lazio; l'avv. Giuseppe

Abbamonte per la Regione Campania; l'avv. Nicola Carnovale per il

Comune di Roma e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio nel quale erano state impugnate una

deliberazione della Giunta municipale di Roma che aveva approvato un

progetto relativo alla costruzione di asilo-nido e l'ordinanza che

aveva disposto l'occupazione di urgenza dell'area destinata a tale

opera, il TAR del Lazio, con ordinanza 5 novembre 1975 (R.O. n.

287/1976) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, in

riferimento all'art. 117 Cost., nonché della legge della regione Lazio

17 agosto 1974, n.41, (con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 8,

13 e 14) per contrasto con gli artt. 117,97 e 128 della Costituzione.

L'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 stabilisce che la

Regione, con proprie leggi, fissa i criteri generali per la

costruzione, gestione e controllo degli asili-nido: tale norma sarebbe

costituzionalmente illegittima, giacché la costruzione degli

asili-nido non rientra fra le materie nelle quali le regioni, ai sensi

dell'art. 117 Cost., hanno poteri legislativi e sarebbe "assai dubbio

che nella specie si sia di fronte ad una ipotesi di mera attuazione

della normativa statale, da ricomprendere nel secondo comma dell'art.

117 della Costituzione".

La legge della regione Lazio n. 41 del 1974 demanda agli enti locali

infraregionali le funzioni amministrative di cui all'art. 3 del d.P.R.

15 gennaio 1972, n. 8, il quale trasferisce alle Regioni a statuto

ordinario, per le opere di loro competenza e per quelle ad esse

delegate, le competenze degli organi dello Stato in ordine alle

dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità

dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere

amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di

espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea di

urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e

la retrocessione.

Nell'ordinanza si afferma che se questa norma comporta delega di

funzioni dallo Stato alle regioni, esse non erano subdelegabili agli

enti locali.

La legge, comunque, sarebbe in contrasto con l'art. 117 della

Costituzione, per quanto attiene ai provvedimenti amministrativi

emanabili dagli enti locali a norma di essa in materia di costruzione

di asili - nido. Infatti, anche se gli asili-nido sono considerati

opere di urbanizzazione (art. 4 della legge 29 novembre 1964, n. 847

modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), ciò non

è sufficiente a farli comprendere nella urbanistica, giacché tale

qualifica è soltanto un profilo (quello appunto urbanisticamente

rilevante) della complessa struttura dell'asilo, mentre dalla legge

statale n. 1044 del 1971 emergerebbe che la materia degli asili - nido

rientra nell'ambito dell'assistenza sociale, estranea alle competenze

regionali.

Inoltre - secondo l'ordinanza - l'avere affidato agli organi comunali

il potere di emanare gli atti delle procedure espropriative preordinate

a favore del Comune stesso, intaccherebbe il principio della

imparzialità della azione amministrativa, tenuto conto che la

struttura organizzativa del comune, estremamente semplificata, non

permette diversificazioni fra l'organo titolare dell'interesse a tutela

del quale la espropriazione viene attuata e l'organo titolare del

potere espropriativo.

L'art. 13 della legge impugnata, infine, disponendo che i sindaci dei

comuni sono delegati per l'esecuzione di opere pubbliche di loro

rispettiva competenza ad esercitare le funzioni amministrative

regionali violerebbe anche l'art. 128 della Costituzione, in quanto non

si limita ad affermare la delega in favore dell'ente subregionale, ma

dispone anche sulla competenza all'esercizio del potere delegato

nell'ambito dell'apparato organizzativo dell'ente stesso.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo che

gli atti vanno restituiti al TAR e, in subordine, l'infondatezza della

questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 6 della

legge statale n. 1044 del 1971. È intervenuta anche la regione Lazio,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Si sono costituite anche le parti private (la Soc. S.A.I. e la

Società S.I.R.A.) chiedendo che le questioni siano ritenute fondate.

Si è costituito pure il Comune di Roma, chiedendo che le questioni

siano ritenute non fondate.

2. - Questione analoga - ma limitata agli artt. 4,8 e 13 della legge

reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41 - è stata sollevata dal TAR del Lazio

anche con ordinanza 16 novembre 1975 (r.o. n. 286/1976), nel corso di

un consimile giudizio promosso da Guido de Tulle che si è costituito

dinanzi a questa Corte sostenendo in particolare l'illegittimità

costituzionale degli artt. 4,8 e 13 della legge reg. Lazio n. 41 del

1974.

Si sono costituiti pure la regione Lazio ed il comune di Roma,

svolgendo difese identiche a quelle del giudizio di legittimità

costituzionale promosso con l'ordinanza 5 novembre 1975.

3. - Questione simile è stata sollevata dal TAR del Lazio nel corso

di altro consimile giudizio, con ordinanza 1 febbraio 1978 (R.O. n.

812/1979) con la quale viene sollevata questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 8 e 13 della legge reg. Lazio n. 41 del

1974, per contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost. In tale ordinanza si

afferma, fra l'altro, che la questione non sarebbe superata

dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 106, terzo

comma) e della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 1) i quali hanno

attribuito ai comuni le funzioni amministrative concernenti le

occupazioni di urgenza e gli atti preparatori attinenti ad opere

pubbliche di loro pertinenza ed il potere di dichiarare la pubblica

utilità, indifferibilità ed urgenza in via implicita con

l'approvazione dei progetti delle stesse opere pubbliche. Tali leggi

infatti - si afferma - dispongono solo per il futuro, non essendo

retroattive. attive.

In tale giudizio la regione Lazio si è costituita fuori termine,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Si è costituita pure la S.r.l. Santa Sabina, ricorrente nel giudizio

a quo, chiedendo che la questione sia ritenuta fondata.

Si è costituito infine il Comune di Roma, rilevando in particolare

che le norme impugnate sono state recepite dalle leggi statali citate e

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata.

4. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un

provvedimento del sindaco di Acerra, di espropriazione di un 'area per

la costruzione di un asilo-nido, con ordinanza 4 febbraio 1976 (R.O. n.

654/1976), il TAR per la Campania, ha a sua volta sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 118, ultimo

comma Cost., dell'art. 39 della legge reg. Campania 16 maggio 1975, n.

30, nella parte in cui prevede la delega ai comuni, alle province ed ai

loro consorzi delle funzioni amministrative di cui all'art. 3 del

d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, in materia di procedimenti espropriativi

per la costruzione di asili-nido.

Sia pure più sinteticamente l'ordinanza non si discosta dai motivi

di quelle precedenti.

È intervenuta la reg. Campania, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata, appartenendo la regolamentazione degli asili -

nido alle materie della beneficenza pubblica o assistenza scolastica,

che sono di competenza regionale ed avendo l'art. 3 del d.P.R. n. 8 del

1972 trasferito alle regioni le competenze in ordine all'espropriazione

in relazione ad opere di competenza regionale.

Si è costituita - fuori termine - anche una parte privata, deducendo

di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza del TAR e che

tale notificazione fu invalidamente eseguita.

Nel merito si afferma che solo allo Stato competono poteri

espropriativi e che l'art. 3 del d.P.R. n. 8 del 1972 avrebbe

illegittimamente attribuito tali poteri alle regioni; che, comunque, la

regione non avrebbe potuto subdelegarli agli enti locali.

Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni con varie memorie.

5. - Con ordinanza 12 novembre 1975 (R.O. n.604/1976) il TAR del

Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

della reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41, con particolare riferimento

agli artt. 4, 8 e 13 - in relazione agli artt. 97, 117 e 128 della

Costituzione - sotto il profilo che la regione non può legiferare in

materia di espropriazione per la pubblica utilità, subdelegare ai

comuni le funzioni amministrative eventualmente delegate dallo Stato,

concentrare nello stesso organo il potere di emanare la dichiarazione

di pubblica utilità ed il provvedimento di espropriazione o di

occupazione di urgenza.

Nell'ordinanza il TAR ha ritenuto rilevante la questione. L'ha poi

ritenuta non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 117, 97

e 128 Cost., ponendo in dubbio innanzitutto il potere delle regioni a

statuto ordinario di legiferare in materia di espropriazione per

pubblica utilità a norma dell'art. 117 Cost.. Afferma poi che assume

centrale rilievo definire se le funzioni amministrative in tema di

espropriazione possano competere istituzionalmente alla regione ex art.

117 primo comma, della Costituzione o non siano espressione di delega

dello Stato all'ente regionale: della seconda ipotesi, poiché la Corte

costituzionale ha affermato (dec. 28 febbraio 1957, n. 39 e 31 maggio

1960, n. 36) che l'ente regionale delegato non può delegarne

ulteriormente l'esercizio, le norme in questione, con le quali la reg.

Lazio demanda agli enti locali infraregionali le funzioni

amministrative di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, per

l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, solleverebbero

ulteriori dubbi di incostituzionalità.

Sotto altro aspetto, nella materia delle espropriazioni per pubblica

utilità, il tradizionale principio che garantisce l'imparzialità

dell'Amministrazione (articolo 97 Cost.) è quello della separazione

fra autorità competente ad adottare il provvedimento di dichiarazione

di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, autorità competente

ad emettere il provvedimento di espropriazione o d'autorizzazione

all'occupazione temporanea e soggetto beneficiario dell'espropriazione.

Pertanto, anche sotto tale riguardo, le norme impugnate non sarebbero

rispettose del dettato costituzionale.

Davanti a questa Corte si è costituita una parte privata chiedendo

che la questione sia dichiarata fondata.

Con altra ordinanza emessa il 9 novembre 1979 (R.O. n. 431/1980), il

TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 13 (nel testo mod.

dall'art. 12 della legge reg. 24 gennaio 1977, n. 12 della legge reg.

Lazio 17 agosto 1974, n. 41 e degli artt. 1, primo comma, e 3 della

legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione della procedura per la

esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni

industriali").

Si osserva che in forza dell'art. 1, primo comma, della legge n. 1

del 1978, e dell'art. 8 della legge reg. n. 41 del 1974, la

deliberazione consiliare di approvazione della perizia dei lavori

assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità

ed urgenza delle opere ivi previste, mentre in applicazione dell'art. 3

della legge n. 1/1978 e dell'art. 13 (nel testo mod. dall'art. 12 della

legge reg. n. 12/1977) della legge reg. n. 41/1974 la giunta municipale

agisce quale delegata dei poteri in materia di occupazione di urgenza

originariamente spettanti alla regione. Ma le norme che attribuiscono

all'Amministrazione comunale il potere di emanare gli atti di

espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza in favore del

comune stesso sarebbero in contrasto con il principio, desumibile dalla

legislazione statale in tema di procedimenti ablatori, che

l'imparzialità della P.A. è garantita dalla diversificazione

dell'organo titolare del potere di dichiarare la pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dell'opera rispetto all'organo competente

ad adottare il provvedimento di espropriazione o di autorizzazione

all'occupazione e rispetto all'organo titolare dell'interesse al cui

soddisfacimento è in concreto preordinato il procedimento

espropriativo.

Dinanzi a questa corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si è costituita pure una parte privata, la quale osserva che - anche

se nelle more le censurate disposizioni regionali sono state

espressamente abrogate dall'articolo 11 della legge reg. 29 dicembre

1978, n. 79, che ha approvato il testo unico delle norme sulle

espropriazioni per pubblica utilità - permane inalterato l'interesse

ad ottenere la pronuncia della Corte, sia perché la questione

sollevata dal TAR investe anche gli artt. 1, comma primo, e 3 della

legge statale 3 gennaio 1978, n. 1, sia perché le abrogate norme

regionali sono state trasfuse, anche se con formulazione letterale in

parte diversa, nel citato testo unico.

Nel merito si chiede che la Corte ritenga fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze di cui in epigrafe sollevano tutte questioni di

legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe e pertanto i

relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2. - Preliminarmente occorre esaminare la ritualità della

costituzione della parte privata Gravina Giuseppe nel giudizio

incidentale sollevato dal TAR della Campania con l'ordinanza 4 febbraio

1976 (n. 654, r.o. 1976).

Risulta dagli atti che la citata ordinanza è stata notificata al

legale della parte sotto la data del 5 luglio 1976 e pubblicata nella

G.U. n. 330 del 15 dicembre 1976, mentre la costituzione in giudizio è

avvenuta in data 8 febbraio 1977, dopo, cioè, che erano

abbondantemente decorsi i 20 giorni all'uopo accordati dall'art. 25

della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte.

La notifica è stata effettuata sotto la cennata data personalmente

dall'ufficiale giudiziario ed è comprovata dalla firma apposta dal

portiere dello stabile nel quale è elettivamente domiciliato il

legale.

Quest'ultimo nella pubblica udienza del 20 ottobre 1982 ha tentato di

dimostrare la irritualità della notifica, ma all'uopo lo stesso

legale, che non ha impugnato il documento predetto, si è limitato a

fare osservazioni e ad addurre circostanze di mero fatto prive di

qualsiasi principio di prova e, quindi, inidonee rispetto al fine

voluto.

Non rimane, quindi, che dichiarare inammissibile l'intervento del

Gravina.

3. - Una prima questione di legittimità costituzionale, sollevata

dal TAR del Lazio (ord. n. 287/1976) riguarda l'art. 6 della legge 6

dicembre 1971, n. 1044 ("Piano quinquennale per la istituzione di

asili-nido comunali con il concorso dello Stato"), con il quale lo

Stato avrebbe delegato alle Regioni a Statuto ordinario la facoltà di

dettare norme legislative in tema di asili nido. In tal modo sarebbe

stato violato l'art. 117 Cost., non rientrando la materia degli asili

nido fra quelle affidate alla potestà legislativa concorrente delle

Regioni.

La questione non è fondata.

In realtà l'art. 6, n. 1 della citata legge n. 1044 non contiene

alcuna delega di potestà legislativa alle Regioni per quel che attiene

alla questione che ha formato oggetto dei giudizi dinanzi ai giudici a

quibus, e cioè per quel che concerne i lavori relativi alla

costruzione degli asili nido.

Infatti ad avviso della Corte questi lavori non possono non essere

compresi nell'ambito dell'art. 117 Cost., laddove parla della materia

indicata come "lavori pubblici di interesse regionale", la quale è

comprensiva anche dei lavori di interesse subregionale.

A riguardo è da rilevare che gli asili nido costituiscono

istituzioni le quali operano nell'ambito comunale, cioè in un ambito

locale, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle famiglie

insediate in quel territorio: rappresentano, quindi, la localizzazione

di interessi certamente più vasti.

E ciò è sufficiente a fare ritenere che i lavori relativi alla

costruzione ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli

asili nido erano da considerare compresi nell'art. 117 Cost., ancor

prima che tutta la attività dei medesimi asili fosse trasferita alle

Regioni per effetto della nuova concezione che è stata data alla

beneficenza pubblica con l'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

(sent. n. 174 del 1981 di questa Corte).

4. - Una seconda questione di legittimità costituzionale, sollevata

da cinque ordinanze (nn. 287/1976; 60/1976; 654/1976; 812/1979) investe

la legge regionale del Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per

l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") e

l'art. 39 della legge regionale della Campania 16 maggio 1975, n. 30

("Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario

1975") per pretesa violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art.

118, ultimo comma, Cost. in quanto nelle materie sottoposte all'esame

dei giudici a quibus (lavori attinenti a strade comunali e costruzioni

di asili nido), la Regione eserciterebbe funzioni delegate dallo Stato

e, di conseguenza, secondo quanto già è stato più volte ritenuto da

questa Corte (sent. n. 36/1960 e n. 39/1975), la Regione non potrebbe

procedere ad ulteriore delegazione a favore di altri enti pubblici.

Anche tale questione non è fondata (a prescindere da quanto è stato

poi disposto con l'art. 1, terzo comma, n. 3, lettera b), della legge

22 luglio 1975, n. 382).

I giudici a quibus, infatti, partono dal presupposto che le due

cennate materie esulino dall'ambito dell'art. 117, primo comma, Cost. e

di conseguenza le Regioni opererebbero qui in regime di delega di

poteri legislativi da parte dello Stato.

Si tratta, invece, di materie le quali rientrano senz'altro

nell'ambito dell'art. 117, primo comma, e quindi trasferite e non

delegate alle Regioni a statuto ordinario.

Per quel che riguarda la costruzione degli asili nido è sufficiente

fare riferimento a quanto si è già osservato nel precedente n. 3.

Per quel che riguarda, invece, i lavori attinenti alle strade

comunali, è da rilevare che l'art. 117 chiaramente comprende

nell'ambito delle funzioni legislative ed amministrative trasferibili

alle Regioni predette la materia della c.d. viabilità minore, cioè

della "viabilità di interesse regionale". L'art. 2 del d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 8, ha poi concretamente trasferito alle Regioni le

funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, "le strade

costituenti la viabilità locale e provinciale nonché quella

regionale", così precisando che nell'ambito di quella espressione

rientra anche la viabilità subregionale.

Non si è verificata, pertanto, alcuna delega dello Stato alle

Regioni, con la conseguenza che queste ben possono legiferare nelle

dette materie, con la osservanza dei principi fondamentali di cui

all'art. 117, secondo comma.

5. - Una terza questione di legittimità costituzionale (sollevata

dalle ordinanze nn. 286/1976; 287/1976; 812/1979 e 431/1980) investe

gli articoli 3,4,8,13 e 14 della legge n. 41 del 1974 della Regione

Lazio per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto queste disposizioni

non avrebbero osservato il principio di imparzialità.

Questo richiederebbe ad avviso dei giudici a quibus, da un lato di

tener distinte le autorità che hanno competenza per le dichiarazioni

di p.u. e di indifferibilità ed urgenza e quelle che adottano i

provvedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e dall'altro

di non affidare al comune beneficiario delle espropriazioni il potere

di emanare gli atti espropriativi, il che è tanto più grave in quanto

il Comune non può avere una struttura amministrativa articolata al

pari della amministrazione statale.

L'ordinanza n. 431/1980 investe sotto questo stesso profilo anche gli

artt. 1 e 3 della legge statale 3 gennaio 1978, n. 1, i quali hanno

anch'essi eliminato ogni distinzione fra organi che espropriano ed

organi che dichiarano la p.u.

Anche tale questione non è fondata.

Premesso che la P.A. nello svolgimento dei suoi compiti agisce sempre

nella sua qualità di parte, cioè di esponente degli interessi

pubblici che le sono affidati, e che di conseguenza essa tende in

primis al soddisfacimento degli interessi della collettività, ma con

la rigorosa osservanza del principio di legalità (riaffermato anche

dall'art. 97 Cost., allorquando parla della imparzialità), non ritiene

la Corte che il non avere attribuito a distinte competenze

amministrative (e, precisamente, a diversi organi appartenenti al

medesimo soggetto) le due fasi proprie del procedimento espropriativo,

quella dell'accertamento dei presupposti per la espropriazione e quella

successiva della concreta adozione dei provvedimenti amministrativi

ablatori, ponga in essere alcuna violazione del cennato principio di

imparzialità.

L'obbligo di dare esatta e completa applicazione alla legge e di

osservarla pienamente nella sua lettera e nel suo spirito in modo da

perseguire in maniera obbiettiva il soddisfacimento degli interessi

pubblici può bene ottenersi anche se non si operino distinzioni di

quel genere: non si vede, in realtà, per qual motivo questo risultato

non possa ottenersi se non attraverso una più o meno netta separazione

degli organi che pongono in essere le due cennate fasi del procedimento

espropriativo.

La unificazione delle competenze, d'altro canto, è stata effettuata,

tanto dalla legge statale quanto dalle leggi regionali, allo scopo

essenziale di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere

pubbliche, eliminando fasi procedurali ritenute superflue. E

certamente nel regolamentare in questo modo la materia i vari

legislatori hanno tenuto presente da un lato che non sono mancati,

anche in passato, casi nei quali le cennate fasi erano affidate ai

medesimi organi (art. 31 del r.d. 8 febbraio 1923, n. 422, art. 1

r.d.l. 15 agosto 1925, n. 1636 e artt. 1 e 2 r.d. 11 aprile 1926, n.

752, ecc.) e dall'altro che la più recente legislazione ha

notevolmente modificato il valore degli atti con i quali si autorizza

la occupazione di urgenza dei terreni o si procede all'esproprio. In

realtà i momenti principali ed essenziali per far luogo ad una

espropriazione sono quelli nei quali, deliberata la realizzazione

dell'opera (spesso già preveduta da appositi piani o programmi di

carattere vincolante), si fa luogo alla individuazione dell'area sulla

quale essa deve insistere, il che, se non è già avvenuto al momento

iniziale di detta deliberazione, avviene nel momento della

progettazione dell'opera, noto essendo che ogni progetto tecnico è

strettamente legato nella sua essenza al terreno.

Di conseguenza la prima decisiva incisione dei diritti dei singoli

avviene nel momento della dichiarazione di p.u. (che presuppone un

piano di massima indicante anche la descrizione dei terreni da

occupare: art. 3 legge 25 giugno 1865, n. 2359) o quando si fa luogo

alla approvazione del progetto (se si operi in regime di dichiarazione

implicita di p.u ) con la osservanza delle norme relative alla

localizzazione delle opere pubbliche: i successivi provvedimenti in

base ai quali la P.A. può immettersi nel fondo del privato, a titolo

provvisorio o definitivo, costituiscono, sotto questo profilo, più che

altro atti esecutivi, onde anche per questo aspetto non può ritenersi

irrazionale né l'avere affidato ai medesimi organi le due fasi

predette né l'avere affidato (come avviene del resto in non poche

leggi statali) la emanazione del provvedimento ablatorio allo stesso

soggetto che dell'esproprio deve beneficiare.

6. - L'ultima questione, sollevata con le ordinanze nn. 286/1976 e

287/1976, concerne l'art. 13 della citata legge regionale del Lazio n.

41 del 1974, il quale violerebbe l'art. 128 Cost. in quanto non si

limita a disporre la delega a favore del Comune, ma indica anche quale

sia l'organo comunale competente all'esercizio del potere delegato.

Anche tale questione non è fondata.

La disposizione contenuta nell'art. 128 Cost. indubbiamente sottrae

al potere legislativo delle Regioni a statuto ordinario la disciplina

della organizzazione degli enti territoriali, che rimane affidata

esclusivamente al potere legislativo statale

Ma la legge regionale che, nel delegare determinate funzioni

amministrative al Comune, precisi anche quale fra gli organi comunali

previsti dall'ordinamento dettato dallo Stato debba esercitare le

funzioni medesime senza alterare la tipologia della sua organizzazione,

non lede l'autonomia dei Comuni né invade la sfera di competenza dello

Stato.

Si tratta di norma la quale opera nell'ambito della organizzazione

data dalla legge statale e precisa lo specifico organo che deve in

concreto provvedere.

E ciò da un lato costituisce ovvia e necessaria precisazione di un

aspetto della delega e dall'altro corrisponde anche al concetto

espresso dall'art. 118, terzo comma, Cost., in base al quale le Regioni

esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole agli

enti minori o "valendosi dei loro uffici": è evidente che la Regione

può individuare l'ufficio comunale che ritiene maggiormente idoneo a

svolgere le funzioni delle quali essa è titolare ed il cui esercizio

trasferisce ad altri.

7. - La difesa della parte privata soc. SIRA assume che quanto meno

per implicito il TAR del Lazio (ord. n. 287/1976) abbia denunciato

l'art. 13 della legge della Regione Lazio n. 41 del 1974 in quanto esso

violerebbe anche l'art. 130 Cost., avendo sottratto al sindacato della

Regione gli atti del Comune in materia espropriativa.

Ma la tesi della difesa è del tutto inattendibile: il giudice a quo

non accenna menomamente, né esplicitamente né implicitamente, ad una

qualsiasi violazione dell'art. 130 Cost. e le parti private, come è

ben noto, non hanno legittimazione a sollevare questioni del genere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano

quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso

dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R.

del Lazio con ordinanza 5 novembre 1975;

2) della intera legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41

("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere

pubbliche"), così come modificata dalla legge della Regione Lazio 26

gennaio 1977, n. 12 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17

agosto 1974, n. 41. Intervento regionale in materia di opere e lavori

pubblici d'interesse degli enti locali"), sollevata, in riferimento

all'art. 117 Cost., con ordinanze del T.A.R. del Lazio 5 novembre

1975, 12 novembre 1975 e 1 febbraio 1978;

3) degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della suddetta legge della Regione

Lazio 17 agosto 1974, n. 41, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e

128 Cost., con ordinanze del T.A.R. del Lazio 5 novembre 1975,16

novembre 1975, 1 febbraio 1978 e 9 novembre 1979;

4) dell'art. 39 della legge della Regione Campania 16 maggio 1975, n.

30 ("Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario

1975"), sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., con ordinanza del

T.A.R. della Campania 4 febbraio 1976;

5) degli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione

delle procedure per la esecuzione delle opere pubbliche e di impianti e

costruzioni industriali"), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.,

con ordinanza del T.A.R. del Lazio 9 novembre 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo

della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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