Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e 64 bis

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22

(esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di

urbanistica e di edilizia popolare) promosso con ordinanza emessa il 10

marzo 1977 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente

tra Komianc Giuseppe ed altro e il Comune di Mossa iscritta al n. 405

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 286 del 1977;

visto l'atto di costituzione di Komianc Giuseppe ed altro;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che, con ordinanza n. 39 del 1976, la Corte dispose la

restituzione degli atti al Tribunale di Gorizia perché motivasse sulla

rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con

ordinanza 22 marzo 1973, tenuto conto che non risultava se nella

fattispecie sussistessero, agli effetti della dichiarazione di pubblica

utilità, i requisiti dell'art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis

della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, e

altresì se vi fosse stata prefissione di termini per lo svolgimento

della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori;

che il Tribunale di Gorizia, con ordinanza 10 marzo 1977, ha di nuovo

sollevato questione di costituzionalità dell'art. 64 bis ovvero

dell'art. 61 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967,

n. 22, come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29,

nella parte in cui disgiuntamente o concorrentemente statuiscono che il

provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici

per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale

implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per contrasto

con l'art. 5, n. 11, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia);

considerato che le questioni poste in ordine ai due artt. 64 bis e 61

non sono alternative, data la particolare struttura dell'art. 64 bis

che rende del tutto subordinata la contestazione dell'art. 61;

che la questione è ammissibile perché il provvedimento del

Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo all'occupazione

di urgenza si colloca e si giustifica nell'ambito di un procedimento

espropriativo di pubblica utilità;

nel merito, che al tempo della sollevata questione di

costituzionalità, così numerose erano nella legislazione statale

vigente le disposizioni di legge che escludevano la dichiarazione

esplicita di pubblica utilità, considerandola implicita in altro atto

amministrativo, quale il decreto di approvazione dell'opera pubblica,

da far ritenere inesistente il principio fondamentale invocato

dall'ordinanza;

che in seguito si è addirittura affermato nell'ordinamento italiano

il principio opposto (art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1);

che, comunque, equivale a dichiarazione di pubblica utilità

l'approvazione dei progetti di campi sportivi (di che trattavasi nella

fattispecie: art. 1 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302 modif. con l. 2 aprile

1968, n. 526);

che, pertanto, deve all'evidenza escludersi un contrasto tra l'art.

64 bis (e, a fortiori, dell'art. 61) con l'art. 5 n. 11 dello Statuto

della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 64 bis e dell'art. 61 della legge regionale

Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla

legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sollevata dall'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 5, n. 1, della legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VI TALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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