Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (sull'accelerazione delle

procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di

Bologna - nei ricorsi riuniti proposti da Calderoni Daniele in proprio

e per conto contro il Comune di Russi, iscritta al n. 646 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Edda Menzani per Calderoni

Daniele, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri,

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R.

dell'Emilia-Romagna - adito per l'annullamento di una delibera comunale

di approvazione del progetto di allargamento di una strada e della

susseguente delibera, dello stesso ente, di occupazione di urgenza

degli immobili di proprietà privata interessati dalla esecuzione del

progetto - ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1,

comma primo, della legge 3 gennaio 1979, n. 1 (sull'accelerazione delle

procedure per l'esecuzione di opere pubbliche... ), "nella parte in cui

stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei

competenti organi dei Comuni equivale a dichiarazione di pubblica

utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse", per

contrasto con l'art. 97 Cost.;

che, all'uopo, il giudice a quo ha testualmente motivato che, "se

è vero che non è mai esistito nell'ordinamento giuridico italiano in

materia di procedimento espropriativo e in relazione a tale

disposizione costituzionale il principio della trilateralità

intersoggettiva (ente o autorità che promuove l'esproprio, autorità

che lo pronuncia, soggetto espropriato), ma semmai solo quello della

trilateralità meramente interorganica, è altrettanto vero che mentre

ciò può avere una giustificazione per lo Stato o altri enti

territoriali di rilevanti dimensioni che abbiano un complesso di

uffici... variamente articolato e composto (di talché si può

considerare realizzata una effettiva diversificazione delle parti

allorché agiscano due uffici diversi dello stesso ente), altrettanto

non può sicuramente e aprioristicamente sostenersi per i piccoli enti

(quali ad esempio i Comuni, soprattutto allorché sono di modeste

dimensioni) per i quali la struttura organizzativa è o può essere di

tale ridotta entità da far dubitare che si verifichi - nella sostanza

se non nella forma - perfino la trilateralità interorganica";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il

ricorrente condividendo le conclusioni ed aderendo alle argomentazioni

dell'ordinanza di rinvio; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, che ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che, con sentenza n. 319 del 1983, questa Corte ha già

escluso che la predetta disposizione sub art. 1 l. 1/1978 contrasti con

il medesimo parametro costituzionale dell'art. 97, sia sotto il profilo

della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e

cioè ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie

del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti -

adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto

dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto

beneficiario dell'espropriazione, pur se non dotato - come il Comune -

di una struttura articolata al pari di quella statale;

che la motivazione posta a base di tale decisione conserva tuttora

la sua validità, non potendo revocarsi in dubbio che la sottolineata

concentrazione di competenze sia razionalmente rispondente allo "scopo

essenziale di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere

pubbliche" e non escluda comunque che l'organo titolare delle

competenze stesse debba, in ordine all'esercizio di ciascuna, "dare

esatta e completa applicazione alla legge ed osservarla pienamente

nella sua lettera e nel suo spirito in modo da perseguire in maniera

obiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici";

che, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta argomentazioni nuove

rispetto a quelle esaminate con la citata sentenza 319/83.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n.

1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e

di impianti e costruzioni industriali), sollevata, in riferimento

all'art. 97 Cost., con l'ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna 27

aprile 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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