Art. 3 — Organizzazioni di volontariato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
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Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I requisiti essenziali attinenti ai caratteri strutturali, all'autonomia interna e alla trasparenza delle organizzazioni di volontariato, che l'art. 3, della legge n. 266 del 1991, fissa quale condizione necessaria perché le stesse possano beneficiare delle agevolazioni e delle strutture previste dalla legge medesima, concernono essenzialmente rapporti di diritto privato, i quali - come ribadito dalla Corte - esigono che in relazione ad essi sia assicurata dalla legge statale una sostanziale uniformità di disciplina e di trattamento su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.). - S. n. 35/1992.
Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato · Art. 7 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associa- tive nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art3 · fonte del testo
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