Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Avvocato e procuratore

Onorari

Sottovoce della voce 026 nella classificazione del Massimario

52 massime, da pronunce dal 13 gennaio 2025 al 25 maggio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 52ª delle 52 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 825/2025

    Tariffe professionali

    Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

    Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 673650-01Rassegna di gennaio 2025, p. 24Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 675 c.p.c. · Art. 679 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 836/2025

    Tariffe professionali

    Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 673639-01Rassegna di gennaio 2025, p. 23Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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