Cass. civ., Sez. I, ord. n. 825/2025
Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
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Rv. 673650-01Rassegna di gennaio 2025, p. 24Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 675 c.p.c. · Art. 679 c.p.c.Dove leggere la sentenza