Art. 47 — Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 ((e l'anno scolastico 2026-2027)) e' individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi ((pari a 70)) e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale ((...)) per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle attivita' coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresi', per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, e' individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unita' di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unita' tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale" sono inserite le seguenti: ", di spopolamento";
  • b)al comma 345:
  • 1)all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 luglio 2022";
  • 2)alla lettera a), dopo le parole: "e culturale" sono inserite le seguenti: ", di spopolamento". All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione". All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2:
  • 1)al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneita'";
  • 2)al settimo periodo, le parole: "euro 2.340.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000,00";
  • b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree. 2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione";
  • c)al comma 3, le parole: "6.573.240 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.873.240", le parole: "9.861.360 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.486.360" e le parole: "2.340.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.640.000";
  • d)al comma 4, la parola: "62.824.159,15" e' sostituita dalla seguente: "82.824.159,15". Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022 ((all'annualita' 2027)), alla realizzazione degli stessi. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ((a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027)), si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 ((al 2027)), dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi". Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono inserite le seguenti: "del 50 per cento";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale";
  • c)al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria". All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 agosto 2023". Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche' la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale e sono prorogate sino al loro esaurimento. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo e al secondo periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 30779/2025

    23 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019 (conv. con mod. dalla l. n. 159 del 2019, e modificato dall'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. dalla l. n. 112 del 2023), attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi, oltre che sulla base della valutazione dei titoli, mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, dovendosi invece riconoscere portata riparatoria alle procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto.

    Art. 47 · Art. 20 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

    Rassegna di novembre 2025, p. 108 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 2022

2022oggi
  1. 21 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 20 febbraio 2026 — 21 aprile 2026per 2 mesi
  3. 7 giugno 2025 — 20 febbraio 2026per 9 mesi
  4. 1 maggio 2024 — 7 giugno 2025per un anno
  5. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024per 2 mesi
  6. 17 agosto 2023 — 2 marzo 2024per 7 mesi
  7. 23 giugno 2023 — 17 agosto 2023per un mese
  8. 22 giugno 2023 — 23 giugno 2023per 1 giorno
  9. 23 aprile 2023 — 22 giugno 2023per 2 mesi
  10. 30 giugno 2022 — 23 aprile 2023per 10 mesi
  11. 30 aprile 2022 — 30 giugno 2022testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 2025 al 20 febbraio 2026. 17 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

… scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico tolto: 2025/ 2026 aggiunto: 2026-2027 e' individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a tolto: 100 aggiunto: 70 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale tolto: e presso gli Uffici scolastici regionaliaggiunto: ... per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale …

… n. 126, gia' utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022 all'annualita' tolto: 2026 aggiunto: 2027, alla realizzazione degli stessi. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, … a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro tolto: 1.885.344 per l'anno 2026 aggiunto: 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al tolto: 2026 aggiunto: 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari