Art. 3 — Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre 2024)), per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 2 3 7 9 16 18 21 Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "venti";
  • b)la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "dieci".
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

2

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020.

3

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.

7

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

9

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino al 31 luglio 2021.

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

16

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2021.

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

18

Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino al 31 marzo 2022.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

21

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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2020oggi
  1. 31 dicembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 28 febbraio 2023 — 31 dicembre 2023per 10 mesi
  3. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  4. 30 giugno 2022 — 30 dicembre 2022per 6 mesi
  5. 25 marzo 2022 — 30 giugno 2022per 3 mesi
  6. 25 dicembre 2021 — 25 marzo 2022per 3 mesi
  7. 23 luglio 2021 — 25 dicembre 2021per 5 mesi
  8. 26 maggio 2021 — 23 luglio 2021per un mese
  9. 23 aprile 2021 — 26 maggio 2021per un mese
  10. 2 marzo 2021 — 23 aprile 2021per un mese
  11. 31 dicembre 2020 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  12. 8 ottobre 2020 — 31 dicembre 2020per 3 mesi
  13. 30 luglio 2020 — 8 ottobre 2020per 2 mesi
  14. 7 giugno 2020 — 30 luglio 2020per un mese
  15. 8 aprile 2020 — 7 giugno 2020testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre tolto: 2023 aggiunto: 2024, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di … cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. tolto: 2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e … in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233aggiunto: . All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22~art3 · fonte del testo

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