Art. 26-bis — Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici e' definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti ((nell'anno scolastico 2024/2025)). La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico tolto: 2023/2024 aggiunto: 2024/2025. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta dall'anno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art26bis · fonte del testo

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