Art. 46 — Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 10:
  • 1)alla lettera a), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva";
  • 2)alla lettera b), dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: "nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico";
  • 3)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
  • b)dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati";
  • c)dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: "10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili";
  • d)il comma 12 e' abrogato;
  • e)dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: "21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025". 2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Testo vigente dal 30 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. 50 parole tolte, 152 parole aggiunte in 7 capoversi.

1) alla lettera a), tolto: primo periodo, dopo le parole «risposta multipla» sono inserite le seguenti «o aggiunto: il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova tolto: strutturata fino al 31 dicembre 2024 e aggiunto: scritta con piu' quesiti a risposta aperta tolto: a far data dal 1° gennaio 2025» e dopo la parola « nonche'» sono inserite le seguenti « aggiunto: per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,tolto: » aggiunto: sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva";

2) alla lettera b), dopo le parole tolto: «prova orale»aggiunto: : "prova orale" sono aggiunte le seguenti tolto: «aggiunto: : "nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e tolto: le capacita' e l'attitudine all'insegnamento aggiunto: l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specificotolto: »aggiunto: ";

3) dopo la lettera d)tolto: , e' inserita aggiunto: e' aggiunta la seguente: tolto: « aggiunto: "d-bis) formazione della graduatoria dei soggettitolto: , che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base … 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59tolto: .»aggiunto: ";

b) dopo il comma 10tolto: , e' inserito il seguente: tolto: « aggiunto: "10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche … a una o piu' universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da tolto: emanarsi aggiunto: emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale … metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della tolto: Commissione aggiunto: commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi aggiunto: di spese o altri emolumenti comunque denominatitolto: »aggiunto: ";

tolto: eaggiunto: c) dopo il comma 10-bistolto: , e' inserito il seguente: tolto: « aggiunto: "10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori … lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, tolto: residuano aggiunto: residuino posti vacanti e disponibilitolto: .»aggiunto: ";

tolto: faggiunto: d) il comma 12 e' abrogato;

tolto: gaggiunto: e) dopo il comma 21tolto: , e' aggiunto il seguente: tolto: « aggiunto: "21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), aggiunto: del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025tolto: .».aggiunto: ". 2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art46 · fonte del testo

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