Art. 13 — Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
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Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 56:
- 1)al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;
- b)all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettivita', prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
Testo in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026
