[1]Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR

[2]1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
  • b)all'articolo 16-ter:
  • 1)al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 ((,)) e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;
  • 2)al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno ((tre regioni,))» sono soppresse;
  • 3)dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
  • 4)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti». 2. ((All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilita' per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29";))
  • b)((al comma 3-ter:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: "il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,";
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: "criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti" sono inserite le seguenti: "facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando" e le parole: "nell'ambito di tali concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco")). 3. ((Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2024/2025";))
  • b)((all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso: "Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero".)) 3-bis. ((Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "da soggetti pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2")). 4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ((e nel regolamento)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, ((recante revisione)) dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, gia' applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 ((,)) al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unita' di ((personale amministrativo, tecnico e ausiliario)), di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di ((3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027)). Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015. 6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero ((, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,)) si provvede ((...)) mediante corrispondente riduzione ((del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica,)) di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6-bis. ((La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito)). 7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse. 8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 27 parole tolte, 780 parole aggiunte in 9 capoversi.

… dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8aggiunto: , e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;

… quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioniaggiunto: ,» sono soppresse;

4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti». 2. All'articolo 399tolto: , comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tolto: le parole: « aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilita' per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29";

aggiunto: b) al comma 3-ter:

aggiunto: 1) al primo periodo, dopo le parole: "il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,";

aggiunto: 2) al secondo periodo, dopo le parole: "criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti" sono inserite le seguenti: "facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando" e le parole: "nell'ambito di tali concorsitolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: tolto: « aggiunto: "nelle prove scritte e orali di tali concorsitolto: ». 3. All'articolo 26-bis, comma 1, del aggiunto: o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco". 3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, tolto: le parole: « aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: tolto: « aggiunto: "nell'anno scolastico 2024/2025tolto: »aggiunto: ";

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso: "Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero". 3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "da soggetti pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2". 4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto … di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e tolto: al aggiunto: nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, tolto: di aggiunto: recante revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del … previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211aggiunto: , al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unita' di personale tolto: ATA aggiunto: amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. … comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di tolto: 9 aggiunto: 3 milioni di euro per l'anno tolto: scolastico 2026/ aggiunto: 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro … derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero tolto: si provvede, quantoaggiunto: , pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, aggiunto: si provvede... mediante corrispondente riduzione tolto: delle risorse aggiunto: del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107aggiunto: . 6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. 7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari