Art. 10 — Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione

All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
  • b)il terzo periodo e' soppresso. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta', gia' appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilita' a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi' autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e ((delle province)) autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e ((le province)) autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». ((All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285")). ((Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata)).

Testo vigente dal 21 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 51 parole tolte, 319 parole aggiunte.

… dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e tolto: le provincie aggiunto: delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le tolto: provincie aggiunto: province autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». All'articolo 5tolto: , comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, tolto: dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: « aggiunto: il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziendeaggiunto: , alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attivita' di ricercatolto: , sviluppo, produzione e aggiunto: e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.tolto: ». L'articolo 172-bis aggiunto: Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della tolto: navigazione aggiunto: strada, di cui al tolto: regio decreto 30 marzo 1942 aggiunto: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. tolto: 327, aggiunto: 285". Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordoaggiunto: , anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatoretolto: , entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata tolto: e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art10 · fonte del testo

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