Art. 27 — Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
  • b)dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art27 · fonte del testo

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