Art. 44-bis — Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari
Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: "nel limite del 2 per cento dell'organico" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario gia' assunto con le modalita' stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanita' (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)".
Testo vigente dal 1 maggio 2024
