Art. 45 — Semplificazioni in materia di dati personali

((Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,)) che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
  • b)all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
  • c)all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;
  • d)nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2012 al 7 aprile 2012. 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

Al aggiunto: codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

… di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300aggiunto: , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art45 · fonte del testo

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