Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilita' sismica Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attivita' ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attivita' indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme gia' erogate per attivita' di verifica di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici gia' realizzate.

Testo vigente dal 7 maggio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-07;65~art15 · fonte del testo

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