Art. 15-bis — Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009
((All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".)) ((All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e" sono inserite le seguenti: "delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,")).
Testo vigente dal 5 luglio 2025
