Art. 21-ter — Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici

I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facolta' di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facolta' di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita'"

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art21ter · fonte del testo

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