Art. 14 — Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), ((numero 1))), della medesima legge n. 178 del 2020 ((,)) come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025 ((,)) per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2((del presente articolo)).
Testo vigente dal 5 luglio 2025
