Art. 14 — Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), ((numero 1))), della medesima legge n. 178 del 2020 ((,)) come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025 ((,)) per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2((del presente articolo)).

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2025 al 5 luglio 2025. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1aggiunto: ), della medesima legge n. 178 del 2020aggiunto: , come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo … del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025aggiunto: , per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche … 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma tolto: 2 aggiunto: 2del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-07;65~art14 · fonte del testo

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