Art. 6 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilita' di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche, e' inserito il seguente: «18-bis. ((L'efficacia della disposizione)) di cui al comma 18 ((, primo periodo,)) e' prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione ((del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.))». ((All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: "entro il 31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027".)) ((All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attivita' di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: "dodici anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni e sei mesi")). All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026». All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici ((,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;
  • b)al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026». All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 ((,)) n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale ((mediante l'istituto del comando)), sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;
  • b)al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026». All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027». All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ((concernente la deroga alla natura obbligatoria)) del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026». ((All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".)) ((All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: "dell'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027")).

Testo vigente dal 1 marzo 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2025 al 1 marzo 2026. 21 parole tolte, 219 parole aggiunte in 3 capoversi.

… Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche, e' inserito il seguente: «18-bis. tolto: La aggiunto: L'efficacia della disposizione di cui al comma 18aggiunto: , primo periodo, e' prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione tolto: delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche aggiunto: del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma tolto: 601 aggiunto: 202, della legge tolto: 27 dicembre 2006 aggiunto: 13 luglio 2015, n. tolto: 296 aggiunto: 107.». All'articolo tolto: 2, comma aggiunto: 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: "entro il 31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027". All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attivita' di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: "dodici anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni e sei mesi". All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge … modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecniciaggiunto: , sono apportate le seguenti modificazioni:

… decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025aggiunto: , n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale tolto: in aggiunto: mediante l'istituto del comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

… 2025/2026 e 2026/2027». All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, tolto: relativo aggiunto: concernente la deroga alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026»aggiunto: . All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: "dell'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200~art6 · fonte del testo

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