Art. 6 — Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile
Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta' metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:
- a)al reclutamento di unita' di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto, nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24);
- b)all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attivita' di protezione civile;
- c)all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Citta' metropolitana di Napoli. ((In ragione della prossimita' territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la citta' metropolitana di Napoli coordina altresi' la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) La Citta' metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attivita' di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unita', puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
