Art. 10 — Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico

Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attivita' relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023». Fino al 31 dicembre 2023 ((...)) e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (( Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per stabilire le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024". All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023". 2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025"))

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 2023 al 29 novembre 2023. 10 parole tolte, 207 parole aggiunte.

tolto: Proroga di termini in materia di universita' e di istruzioneAl fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attivita' relative al sesto … ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023». Fino al 31 dicembre 2023tolto: ,aggiunto: ... e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire … maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. aggiunto: Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per stabilire le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024". All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023". 2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132~art10 · fonte del testo

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