Art. 21 — Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attivita' imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ((, non e' cumulabile)) con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ((ed e' compatibile)), senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attivita' pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ((ai sensi del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalita' di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonche' i termini e le modalita' di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 e' riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. ((L'INPS provvede)) al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ((al primo e al secondo periodo)) fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante ((dal primo e dal secondo periodo,)) pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 ((e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028,)) si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
