Art. 30 — Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa ((del progetto di cui al medesimo primo periodo)) ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello ((stanziamento)) di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con ((modificazioni, dalla legge 1°)) luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa ((del progetto di cui al medesimo primo periodo)), secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalita' di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((entro la data del 7 luglio 2024))».
Testo vigente dal 7 luglio 2024
