Art. 18 — Resto al SUD 2.0
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attivita' localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e' istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0». Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attivita' di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA ((nonche', ove richiesta per l'esercizio di attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale)) per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, nonche' societa' cooperativa o societa' tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di cui al comma 3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a)condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di discriminazione, come definite dal ((Programma)) nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- b)inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c)disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
- a)erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
- b)tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c)interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivita' di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, ((la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, ((il Sud)), le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformita' con le ((disposizioni del regolamento)) (UE) 2023/2831 ((, relativo agli aiuti)) de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
- a)un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attivita' aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- b)un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento ((dell'investimento)) per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- c)un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa ((di valore superiore a)) 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento ((dell'investimento)) per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari ((della NASpI)) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro ((di cui all'articolo 12 del decreto-legge)) 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ((ai sensi del medesimo articolo 12)). Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
