Art. 24 — Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al ((30 aprile 2026)) assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento ((dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis)), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresi' con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. ((Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto)). Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. 2 9 L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo ((per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e modalita' per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2024, n. 207
2La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 405, lettereia c)) che "Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95: [...] c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, e' incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027".
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 1-ter, lettera c)) che "Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: [...] c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 e' incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028".
Testo vigente dal 1 marzo 2026
