Art. 14 — Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
- a)la Regione Molise;
- b)la Regione Siciliana;
- c)il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
- d)il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e)l'Agenzia del demanio;
- f)i comuni di cui all'allegato 1;
- g)il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- h)i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
- i)le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l)le Province o Citta' metropolitane. ((1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8))
Testo vigente dal 18 giugno 2019
