Art. 15 — Disposizioni in materia di investimenti

Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di ((piccole imprese e microimprese)), come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della ((legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9)) del 25 ottobre 2022 dell'Autorita' Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonche' della societa' di gestione degli aeroporti regionali di cui alle ((leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43)), nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe societa' controllate dalla regione Calabria, ((purche' le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti gia' approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorita' competente, il quale preveda una redditivita' adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale)). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ((3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)) All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sistema ((dei limiti)) di rischio» sono inserite le seguenti: «che, in coerenza con le finalita' istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalita' di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilita' di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo». (( All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199". 4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023))

Testo vigente dal 7 luglio 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2024 al 7 luglio 2024. 22 parole tolte, 600 parole aggiunte.

Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole aggiunto: imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, … idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge tolto: regionale della regione Calabria aggiunto: 20 aprile 2022, n. 10 tolto: del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. tolto: 09 aggiunto: 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorita' Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite … l'anno 2025, nonche' della societa' di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi tolto: regionali della regione Calabria aggiunto: 28 luglio 2021, n. 28 tolto: del 28 luglio 2021, eaggiunto: , e 28 dicembre 2021, n. 43 tolto: del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe societa' controllate dalla regione Calabria, tolto: aventi aggiunto: purche' le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, tolto: o la ristrutturazione finanziariatolto: , o l'attuazione di un programma di investimenti gia' approvatotolto: , qualora aggiunto: e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorita' competente, tolto: e aggiunto: il quale preveda una redditivita' adeguata superiore a quella dei tolto: Titoli aggiunto: titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla … ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. aggiunto: 3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sistema tolto: di aggiunto: dei limiti di rischio» sono inserite le seguenti: «che, in coerenza con le finalita' … disponibilita' di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo». aggiunto: All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199". 4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60~art15 · fonte del testo

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