[1]Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale Al fine di garantire l'unita' nazionale, nonche' la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale, dell'insularita', della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalita' di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

  • a)l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo piu' razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonche' la programmazione gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
  • b)l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
  • c)l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d)

[2]ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  • d)l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', promuovendo il diritto alla mobilita' e alla continuita' territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalita' di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14). Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attivita' poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 28 giugno 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 192/2024

    Illegittimità dichiarata
    3 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per tardività, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse dalle Regioni Toscana e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost. L’art. 10, comma 2, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, rinviando all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, fa salvo un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA. Le ricorrenti contestano l’aver spostato al 2027 l’attuazione dell’art. 119, terzo comma, Cost.; al contrario, la disposizione impugnata non ha la funzione di “ripetere” o “novare” l’art. 15, ma, mediante un rinvio “improprio”, semplicemente di chiarire la sua permanente applicabilità. Per contestare il rinvio nell’attuazione del fondo perequativo, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la citata disposizione del 2022. (Precedenti: S. 154/1995 - mass. 21388; S. 997/1988 - mass. 23379; S. 304/1986 - mass. 12096).

    Art. 1 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 116 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 3 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86~art10 · fonte del testo

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