Art. 10 — Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ((n. 25/2023 del 3 agosto 2023)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo puo' essere disposta, secondo le medesime modalita' ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La ((delibera adottata ai sensi del primo periodo)) definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma e' finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntivita' ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie gia' presenti:

  • a)al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilita';
  • b)al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
  • c)al finanziamento di interventi di particolare complessita' o rilevanza per gli ambiti territoriali. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli ((interventi ai quali)) puo' essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della ((delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1)), ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, da' evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 ((del presente articolo)). In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 ((del presente articolo)) si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi». ((5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"))

Testo vigente dal 7 luglio 2024

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… delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 tolto: delaggiunto: /2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle … contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera tolto: di cui al aggiunto: adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si …

… e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventitolto: , cui aggiunto: ai quali puo' essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli … A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS tolto: di cui al aggiunto: adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' … da' evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 aggiunto: del presente articolo. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 aggiunto: del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della … dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi». aggiunto: 5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60~art10 · fonte del testo

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