Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, ((da adottare entro il 31 luglio 2024,)) e' approvato il Piano strategico della ZES unica. ((Il Piano strategico e' aggiornato secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo.)) Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 8 maggio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 18/2025

    Questione inammissibile
    13 febbraio 2025

    dispone che, nella sentenza n. 175 del 2024, sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il capo numero 2), venga inserito il seguente capo: «2-bis) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Re…

    Art. 10 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2023 al 8 maggio 2024. 2 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, aggiunto: da adottare entro il 31 luglio 2024, e' approvato il Piano strategico della ZES unica. aggiunto: Il Piano strategico e' aggiornato secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal … delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta. tolto: 3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico … del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenteaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124~art11 · fonte del testo

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