Art. 4 — Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021
In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:
- a)al comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;
- b)al comma 4-terdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021».
- b-bis)al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "dell'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2021";
Testo vigente dal 13 marzo 2021
