In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. 5 8 10

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

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Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

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Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

10

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per gli anni 2021 e 2022, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

Testo vigente dal 24 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2021 al 24 maggio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per gli anni 2021 e 2022, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;2~art3bis · fonte del testo

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