Art. 1-bis — Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.4 Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 ((e dell'anno 2021)), il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 ((e del 2021)), disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

La modifica del comma 3 del presente articolo, precedentemente disposta dall'art. 4, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 103, e' stata eliminata; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo, ad opera della L. 13 ottobre 2020, n. 126, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 196/2020

    Parametro
    13 agosto 2020

    La carenza del requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato preclude l'esame di ogni altra domanda articolata nel ricorso. (Nella specie, l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in relazione all'art. 1- bis , comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, comporta la preclusione della relativa istanza di sospensione cautelare). ( Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016 ).

    Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 · Art. 49 cost. · Art. 48 cost. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 13 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2020 al 13 marzo 2021. 6 parole aggiunte.

… civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 aggiunto: e dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle … salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 aggiunto: e del 2021, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-20;26~art1bis · fonte del testo

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