Art. 3 — Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito

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Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualita' necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonche' allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarita' fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica». Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonche' a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo in vigore dal 7 aprile 2025 al 7 giugno 2025

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