Art. 3-septies — Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. (( All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
- b)il comma 2 e' abrogato;
- c)al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026»)).
Testo vigente dal 7 giugno 2025
