Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1972 al 5 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonche' il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 5 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari