Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1997

dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Buono

Maria Rosaria e l'ENEL s.p.a. Compartimento di Napoli iscritta al n.

639 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di una controversia promossa per la corresponsione

dell'indennità di maternità la Corte di cassazione, Sezione lavoro,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e

37, primo comma, della Costituzione.

In punto di fatto la Corte di cassazione premette che la

lavoratrice, il cui rapporto di lavoro a tempo pieno era stato

trasformato in rapporto a tempo parziale a decorrere dal gennaio

1988, aveva concordato con il datore di lavoro la cessazione di

quest'ultima modalità dal 31 marzo 1990, sicché dal successivo 1

aprile il lavoro avrebbe ripreso le modalità del tempo pieno.

Senonché proprio a far data dal 1 aprile 1990 la lavoratrice era

stata collocata in aspettativa per maternità ai sensi dell'art. 5

della legge n. 1204 del 1971, ed il datore di lavoro le aveva

corrisposto la relativa indennità assumendo come parametro la

retribuzione percepita durante il part-time e non quella percepita

durante il tempo pieno.

Promosso il giudizio per il riconoscimento dell'indennità in

misura proporzionata alla retribuzione ricevuta durante il periodo

del tempo pieno, la relativa domanda era stata accolta in primo grado

e respinta in appello, sicché la lavoratrice aveva avanzato ricorso

per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

Sulla base di queste osservazioni la Corte di cassazione nota che

l'art. 16 della legge n. 1204 del 1971 fissa come parametro di

calcolo della retribuzione ai fini del computo dell'indennità di

maternità "la retribuzione media globale giornaliera percepita nel

periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente

precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione

obbligatoria dal lavoro per maternità". Siffatta formulazione non

consente, secondo il giudice a quo, alcuna interpretazione diversa da

quella fatta propria dal giudice d'appello, il che dovrebbe portare

al rigetto del ricorso ed alla conferma dell'impugnata sentenza.

La Cassazione osserva però che una simile interpretazione, che è

l'unica possibile, imponendo nel caso di specie di commisurare

l'indennità di maternità alla retribuzione percepita durante il

part-time, mentre era già concordata tra le parti la ripresa del

lavoro a tempo pieno, confligge con le finalità dell'indennità

stessa, più volte richiamate dalla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, la sentenza n. 132 del 1991 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui, per le

lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo

verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione

obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della

precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità

giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi

periodi di ripresa dell'attività lavorativa". La Corte

costituzionale ha quindi riconosciuto che l'indennità di maternità,

la cui funzione è quella di garantire alla donna lavoratrice il

mantenimento della necessaria tranquillità economica in una fase

tanto importante della vita sua e del bambino, deve essere

corrisposta anche in mancanza di un lavoro in atto nel momento in cui

inizia il periodo di astensione obbligatoria, a condizione che la

lavoratrice non si sia volontariamente allontanata dal circuito

lavorativo. Diversamente argomentando, infatti, la donna verrebbe a

perdere una retribuzione che avrebbe certamente conseguito in assenza

della gravidanza e del puerperio.

I principi enunciati nella sentenza ora richiamata paiono al

giudice a quo pienamente adattabili al diverso caso in esame, nel

quale la lavoratrice, pur essendo formalmente in part-time all'inizio

del periodo di astensione, avrebbe certamente prestato il proprio

lavoro a tempo pieno durante il prosieguo, in assenza della

gravidanza. E nel caso specifico, non avendo il rapporto di lavoro

subito alcun sostanziale mutamento, negare la commisurazione

dell'indennità alla retribuzione conseguita durante il tempo pieno

si risolve in una violazione degli indicati parametri. È

irragionevole, infatti, la discriminazione che si viene a creare tra

la lavoratrice che ha sempre prestato il proprio lavoro a tempo pieno

e quella che ha, solo occasionalmente, collaborato a tempo parziale;

la decurtazione dell'indennità, inoltre, si risolve in una riduzione

di tutela economica della famiglia ed in una compressione del diritto

della donna lavoratrice a svolgere le proprie funzioni di madre. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, Sezione lavoro, dubita che l'art. 16,

primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in

cui non prevede che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di

lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, nel

quale ultimo abbia inizio o venga comunque a protrarsi il periodo di

astensione obbligatoria della lavoratrice, l'indennità di maternità

debba essere determinata con riferimento alla retribuzione che

sarebbe a costei spettata in relazione al regime a tempo pieno", sia

in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma,

della Costituzione.

Dal complessivo contenuto dell'ordinanza si evince che il punto

cruciale della questione, individuato attraverso il richiamo alla

sentenza n. 132 del 1991 di questa Corte, consiste nella presunta

diminuzione del reddito che la lavoratrice part-time verrebbe a

subire, in conseguenza dell'astensione obbligatoria per maternità,

in costanza di una già concordata trasformazione del rapporto di

lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. - La questione non è fondata.

3. - Giova premettere che la norma sottoposta allo scrutinio della

Corte dispone testualmente che la misura della retribuzione rilevante

ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (fissata,

in base al precedente art. 15, nell'ottanta per cento della

retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria) è

quella "percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile

scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha

avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità".

Occorre tuttavia rilevare che già dallo stesso art. 16 della legge

del 1971 risulta che tale criterio non è l'unico utilizzato dalla

legge, poiché i commi successivi al primo consentono di considerare

- per la retribuzione da assumere come parametro - anche altri

elementi, ivi comprese le esigenze particolari dell'azienda e della

lavoratrice.

Indipendentemente da questa precisazione, la Corte osserva che,

mentre la tutela delle lavoratrici madri ha ricevuto una regolazione

legislativa fin dal 1971 (appunto con la legge n. 1204), una vera e

propria normativa sul lavoro part-time si è avuta solo in epoca

successiva, in particolare con l'art. 5 del d.-l. 30 ottobre 1984, n.

726, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge

19 dicembre 1984, n. 863. Da quel momento il lavoro part-time è

stato oggetto di diversi altri interventi legislativi, anche in

materia di pubblico impiego.

Da tanto consegue che i rapporti intercorrenti tra determinazione

dell'indennità di maternità ed eventuale trasformazione del

rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale o viceversa) non

sono espressamente disciplinati dalla norma oggi impugnata, e ciò

spiega l'apparente lacuna segnalata dalla Corte rimettente. In

realtà, l'ipotesi di una trasformazione del rapporto è stata

riconosciuta dalla normativa del 1984, come si evince dal comma 11

del citato art. 5 del d.-l. n. 726 del 1984, che ha regolato tale

trasformazione, i cui effetti si riverberano anche sulla

determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico.

Questa Corte ha già avuto modo di scrutinare, con la menzionata

sentenza n. 132 del 1991, un diverso articolo della legge n. 1204 del

1971 e di dichiararne l'illegittimità costituzionale sotto il

profilo del rapporto esistente tra una particolare figura di

part-time, quello cosiddetto verticale e la spettanza dell'indennità

di maternità; anche nel presente giudizio è una norma della stessa

legge del 1971, benché dettata in un momento storico precedente

rispetto a quello d'introduzione del part-time quella da prendere in

considerazione per la risoluzione di un'analoga questione in tema di

misura dell'indennità di maternità.

Sono d'altronde evidenti l'identità di ratio tra le due situazioni

ed il collegamento esistente tra la tutela delle lavoratrici madri ed

il nuovo fenomeno del lavoro a tempo parziale.

4. - Ciò posto per il corretto inquadramento della questione, la

medesima appare infondata alla luce dell'interpretazione delle

disposizioni in esame, nel quadro dei principi che regolano la

materia.

È indubbio che l'art. 16 della legge n. 1204 del 1971, con una

regola ancorata all'id quod plerumque accidit, colleghi il computo

dell'indennità di maternità all'ultima retribuzione percepita nel

periodo antecedente rispetto a quello dell'astensione e che

continuerebbe ad essere percepito se non si verificasse l'astensione.

Tale previsione, però, dettata per evitare facili frodi nei

confronti dell'ente assicurativo, va letta nell'àmbito di una

prospettiva sistematica.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito alcuni

fondamentali criteri che devono guidare l'interprete nella

ricostruzione della disciplina a tutela delle lavoratrici madri. In

particolare, si è ribadito in più di un'occasione che l'astensione

obbligatoria di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 ha il

fine di proteggere la salute della donna nel periodo precedente ed

immediatamente successivo al parto, sottolineandosi peraltro che la

tutela della madre "non si fonda solo sulla condizione di donna che

ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti

del bambino", avendo quindi come obiettivo la protezione della salute

di entrambi (sentenza n. 1 del 1987). Per assicurare tale obiettivo

occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che

renderebbero in concreto più difficile per la donna lo svolgimento

del proprio insostituibile ruolo di madre; di qui la necessità di

evitare che dalla disciplina del rapporto di lavoro derivi una

sostanziale menomazione economica a motivo della maternità (v., le

sentenze nn. 3 del 1998, 423 del 1995, 150 del 1994).

Queste essendo, dunque, le finalità e le ragioni della normativa

di protezione delle lavoratrici madri, la questione oggi posta dalla

Corte di cassazione può ricevere una soluzione interpretativa, senza

che la norma offra il fianco alle lamentate censure di

incostituzionalità. Ed infatti, qualora la lavoratrice ed il datore

abbiano già concordato, come nel caso di specie, la ripresa del

lavoro con le modalità del tempo pieno per un periodo coincidente in

parte con quello dell'astensione obbligatoria, sottrarre alla donna

il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità

calcolata in base alla retribuzione fissata per il tempo pieno si

tradurrebbe in una violazione degli obiettivi appena richiamati. Ne

consegue, perciò, che l'indennità può non essere commisurata alla

retribuzione costituente il corrispettivo del lavoro che la donna

avrebbe normalmente svolto nel periodo di sospensione.

In questo senso è pertinente il richiamo che l'ordinanza di

rimessione fa alla menzionata sentenza costituzionale n. 132 del

1991, perché in quel caso come in quello presente la donna, "per

effetto della maternità, viene a perdere una retribuzione di cui

avrebbe certamente - e non solo probabilmente - goduto se non si

fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato". Le

medesime argomentazioni utilizzate nella citata pronuncia in ordine

all'an valgono oggi, pur con i diversi aspetti delle due situazioni,

in rapporto al quantum.

Se la norma ora impugnata non poteva prevedere, per le ragioni già

viste, che in caso di concordata trasformazione del rapporto di

lavoro valesse il principio della retribuzione più favorevole alla

lavoratrice-madre, tale lettura non è impedita dal testo della

legge, ove lo stesso venga interpretato nel nuovo contesto normativo

in relazione alle finalità che il legislatore del 1971 intendeva

perseguire.

Tale corretta interpretazione, in armonia con i richiamati

principi, appare alla Corte idonea alla soluzione della presente

questione sottraendo la norma a profili di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari