Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1987 al 25 aprile 1998. Leggi il testo vigente →

[1]E' punita con la, multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:5

  • a)quando la cosa non sia presentata alla dogana;
  • b)quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

[2]La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

[3]Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse alano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

[4]Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64. 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n. 44

5

La L. 1 marzo 1975, n. 44 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "All'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' apportata la seguente modificazione: nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni"".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 19 gennaio 1987 n. 2 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1987, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo nella parte in cui prevede la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1987 al 25 aprile 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1987

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, ne' gli altri presupposti processuali, svolgendosi il giudizio costituzionale su un piano diverso dal giudizio 'a quò, per le sue specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. (Nella specie, nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello, la questione di costituzionalità era, peraltro, collegata con il principio di diritto fissato dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione era stata da questa demandata a quella, quale giudice di rinvio). - S. nn. 65/1962, 58/1964, 69/1972, 201/1975, 173/1981, 46/1983.

    Art. 66 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1975 al 29 gennaio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 19 gennaio 1987 n. 2 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1987, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo nella parte in cui prevede la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art66 · fonte del testo

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