Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]E' punita con la, multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

  • a)quando la cosa non sia presentata alla dogana;
  • b)quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

[2]La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

[3]Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse alano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

[4]Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1987

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, ne' gli altri presupposti processuali, svolgendosi il giudizio costituzionale su un piano diverso dal giudizio 'a quò, per le sue specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. (Nella specie, nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello, la questione di costituzionalità era, peraltro, collegata con il principio di diritto fissato dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione era stata da questa demandata a quella, quale giudice di rinvio). - S. nn. 65/1962, 58/1964, 69/1972, 201/1975, 173/1981, 46/1983.

    Art. 66 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art66 · fonte del testo

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