Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, ne' gli altri presupposti processuali, svolgendosi il giudizio costituzionale su un piano diverso dal giudizio 'a quò, per le sue specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. (Nella specie, nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello, la questione di costituzionalità era, peraltro, collegata con il principio di diritto fissato dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione era stata da questa demandata a quella, quale giudice di rinvio). - S. nn. 65/1962, 58/1964, 69/1972, 201/1975, 173/1981, 46/1983.
Art. 66 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. 280 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art66 · fonte del testo
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