Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 7-20 marzo 1974, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 27/03/1974 n. 82) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945".

Testo vigente dal 28 marzo 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 72/1974

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 1974

    L'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto estende per i congiunti dei soli militari di leva e non anche dei militari di carriera l'applicabilità della nuova disciplina previdenziale a tutti gli "eventi già verificatisi", cioè anche a quelli antecedenti alla cessazione della guerra 1940-1945, crea una disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione. Pertanto, è costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la disposizione in questione, nella parte in cui esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio della pensione privilegiata ordinaria per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-45.

    Art. 2 Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 28 marzo 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 7-20 marzo 1974, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 27/03/1974 n. 82) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;974~art2 · fonte del testo

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