Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico

dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime

di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per

cause di servizio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1971

dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di

Cimino Rosa contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 438 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Rosa Cimino ha impugnato avanti la Corte dei conti - sezione IV

giurisdizionale (pensioni militari) - la nota 19 novembre 1960 con la

quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza prodotta da essa

Cimino intesa ad ottenere - in applicazione della legge 15 febbraio

1958, n. 46 (art. 12) - la pensione privilegiata indiretta già

attribuita alla di lei defunta madre, Rosa Marante vedova Cimino, in

dipendenza della morte per infermità dipendente da causa di servizio

del figlio Nunzio, sergente in rafferma dell'esercito, avvenuta il 25

novembre 1930.

Con ordinanza 17 maggio 1971, la Corte dei conti - dopo aver

premesso che non poteva riconoscersi alla ricorrente il diritto alla

pensione privilegiata indiretta, già attribuita alla madre, in quanto

la invocata legge n. 46 del 1958 attua il principio della esclusione

tra soggetti appartenenti a categorie diverse (madre e sorella del

militare deceduto), ha osservato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974

ha esteso le disposizioni in materia di pensioni di guerra ai congiunti

dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità

contratta od aggravata per causa di servizio, ma la ricorrente non può

godere neppure di questo beneficio in quanto, secondo l'art. 2 della

legge, le nuove disposizioni si applicano per "tutti gli eventi

verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945" e, per quelli

anteriori, limitatamente ai congiunti dei militari di leva, con

esclusione cioè, come nella specie, dei congiunti dei militari di

carriera.

Del secondo comma di detto art. 2, la difesa della Cimino ha

eccepito però l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.

3 della Costituzione. E la Corte, ritenuta la rilevanza e la non

manifesta infondatezza della questione stessa, ha accolto l'istanza.

Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di

parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

La Corte dei conti denunzia, per violazione del principio di

uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n.

974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione

della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni

di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla

cessazione della guerra 1940 - 1945", determinando un ingiustificato

trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di

carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio.

La questione è fondata

Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di

servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di

servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle

condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra

(art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove

disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge

e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la

cessazione della guerra 1940 - 1945 (art. 2, comma primo). Il secondo

comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in

sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei

militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi

già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione

della guerra 1940 - 1945. Dall'esame dei due commi deriva quindi che,

per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940 - 1945, i congiunti dei

militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa

disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente,

essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si

rinviene alcuna giustificazione. Come bene osserva l'ordinanza di

rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari

deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della

medesima considerazione. E la disparità di trattamento non fondata su

presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente

l'adozione, importa l'illegittimità della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico

dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime

di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per

cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di

carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente

alla cessazione della guerra 1940 - 1945.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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